Normative e adempimenti per le campagne di fidelizzazione

Campagne basate sulle Fidelity Card

Normative e adempimenti

Le campagne di fidelizzazioni spesso prevedono un premio destinato al cliente che aderesce alla campagna. Le operazioni di questo tipo sono dette "Operazioni a Premio" e sono normate dal D.P.R 430/2001. L'art. 3 di questo decreto prevede siano da considerarsi operazioni a premio :

  • le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
  • le offerta di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio;
  • le operazioni nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.

L'ipotesi di cui all'art. 6 comma 1 lett. C del DPR 430 “Esclusioni” indica espressamente che NON SONO considerate concorsi e operazioni a premio:

  • le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati
  • le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo
  • le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere.

Da quanto sopra esposto appare evidente che una campagna di "Raccolta Punti" che dia diritto al ritiro, a titolo gratuito, ad un premio dopo aver documentato (punti) un determinato quantitativo di acquisti/spesa, rientra certamente tra quelle disciplinate dal D.P.R. 430 in oggetto. E lo stesso dicasi per il caso in cui il premio sia offerto dietro versamento di un contributo di spesa.

Le campagne "Abbonamenti", "Tessera sconto" e "Carte prepagate e Gift Card" NON SONO soggette al D.P.R. in quanto non offrono premi.

Infine la campagna "Aquisti ripetuti" non è soggetta al D.P.R in quanto rientra nei casi di esclusione a condizione però che il premio fornito sia dello stesso genere di quello oggetto dell'acquisto ripetuto.



Adempimenti

Il D.P.R. 430 prevede, per le campagne che rientrino nella definizione di Operazione a Premi, i seguenti adempimenti :

A) Redazione e conservazione del regolamento

L'art. 10 prevede che il promotore di un'operazione a premio debba redigere "un apposito regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice".
Il Promotore è tenuto a certificare il contenuto del Regolamento stesso e la sua data di redazione, che deve essere antecedente alla data di inizio della campagna, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere resa e sottoscritta dallo stesso Promotore davanti a un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).
Lo stesso regolamento dovrà poi essere "conservato presso la sede della ditta promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione”. Questo termine vale ovviamente anche per le eventuali modifiche dovessero essere apportate in corso d'opera sul Regolamento, sempre che le suddette modifiche, come previsto nello stesso art. 10 comma 4, non ledano "i diritti acquisiti dai promissari" e siano "portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti". Dette modifiche dovranno comunque essere certificate e conservate con le stesse modalità utilizzate per il Regolamento originario.

L'art. 11 comma 1), prevede l'obbligo che nel regolamento siano indicati i soggetti promotori dell'iniziativa, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura e il valore indicativo dei premi messi in palio, e il termine della consegna. Per quanto riguarda quest'ultimo punto è bene sottolineare che i premi devono essere consegnati entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione dell'iniziativa. Il Promotore può fissare anche un termine per la consegna dei premi inferiore al massimo consentito (6 mesi). Qualora però non dovesse essere in grado di rispettare tale minor termine, il Promotore è tenuto a darne comunicazione ai destinatari dei premi con lettera raccomandata riportante le ragioni che hanno determinato il ritardo.

B) Versamento della cauzione

All'art. 7 comma 1, invece, è previsto che, nel caso di Operazioni a Premio, "Al fine di garantire effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendano svolgere una manifestazione a premio prestino una cauzione quantificata al punto b) dello stesso comma in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva”.
La cauzione deve essere prestata a favore Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, ha scadenza non inferiore ad un anno dalla condusione dell'iniziativa e, come previsto al comma 3 dello stesso art. 7, può essere versata con le seguenti modalità:

  • a) deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale dove si trova la sede amministrativa della società Promotrice o la residen del soggetto delegato;
  • b) fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

Nei casi in cui, d'ufficio o a seguito di denuncia, venga accertata la mancata corresponsione dei premi messi in palio, il Ministero determinerà, oltre alle sanzioni, l'incameramento totale o parziale della cauzione, pari al 20% del valore dei premi.

C) Comunicazione dell'avvenuto versamento della Cauzione

Mutuando quanto affermato in relazione ai Concorsi a Premio all'art. 10 comma 1, i promotori di un'operazione a Premio sono anche tenuti a comunicare l'avvenuto versamento della cauzione al Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, prima dell'inizio della Campagna "mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto".

D) Termine dell'Iniziativa

Al termine dell'iniziativa il Promotore è tenuto a trasmettere al Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata del legale rappresentante, a mezzo della quale si dichiari che l'operazione a premio si è conclusa regolarmente e che tutti i premi sono stati consegnati agli aventi diritto entro i termini. Alla dichiarazione va allegata la copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Tale operazione, dal 25 gennaio 2011, deve essere svolta attraverso il servizio telematico messo a disposizione del Ministero. Con riferimento a tutti gli adempimenti previsti al punto b), si tratta di attività da porre in essere al momento del lancio della campagna e della sua chiusura, che non hanno implicazione alcuna sui Regolamenti della Campagna stessa.



Link di riferimento

Qui di seguito sono riportati alcuni utili link al ministero dello sviluppo economico, contenenti informazioni dettagliate sulle procedure di versamento della cauzione e di chiusura delle campagne :




Si precisa che gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere riassuntivo e non esaustivo del contenuto del D.P.R. 430. Per ulteriori approfondamenti sull'argomento si consiglia la consultazione del testo integrale del D.P.R 430